IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede esaminati gli atti dell'incidente di esecuzione n. 3/2000 sentite le parti, O s s e r v a Benvenuti Carlo lamenta il mancato rispetto da parte dell'ente incaricato della riscossione della rateizzazione disposta nella sentenza del pretore di Firenze, addetto alla sezione distaccato di Empoli il 23 marzo 1998 irrevocabile dal 28 aprile 1998 emessa nei confronti di Benvenuti Carlo ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Nelle more processuali e' entrato in vigore il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che gli artt. 28 e 29 ha depenalizzato la fattispecie criminosa ascritta a Benvenuti Carlo. La sentenza di condanna deve pertanto essere revocata perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato. Deve comunque esaminarsi la questione proposta da Benvenuti Carlo in quanto l'art. 101 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 al comma 1 dispone che in caso di procedimenti penali definiti con provvedimento (sentenza o decreto) irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna ma al comma due prevede che le multe e le ammende inflitte vengano comunque riscosse, unitamente alle spese processuali con l'ossevanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 426/2000). 00C0680