IL TRIBUNALE

    Sciogliendo   la   riserva   che   precede   esaminati  gli  atti
  dell'incidente di esecuzione n. 3/2000 sentite le parti,

                            O s s e r v a

    Benvenuti  Carlo  lamenta  il mancato rispetto da parte dell'ente
  incaricato  della  riscossione  della  rateizzazione disposta nella
  sentenza del pretore di Firenze, addetto alla sezione distaccato di
  Empoli  il 23 marzo 1998 irrevocabile dal 28 aprile 1998 emessa nei
  confronti di Benvenuti Carlo ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
    Nelle more processuali e' entrato in vigore il d.lgs. 30 dicembre
  1999,  n. 507 che gli artt. 28 e 29 ha depenalizzato la fattispecie
  criminosa  ascritta a Benvenuti Carlo. La sentenza di condanna deve
  pertanto  essere  revocata  perche'  il  fatto non e' piu' previsto
  dalla legge come reato.
    Deve comunque esaminarsi la questione proposta da Benvenuti Carlo
  in quanto l'art. 101 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 al comma 1
  dispone   che   in   caso   di  procedimenti  penali  definiti  con
  provvedimento   (sentenza   o  decreto)  irrevocabili,  il  giudice
  dell'esecuzione  revochi  la  sentenza  di condanna ma al comma due
  prevede  che  le  multe  e  le  ammende  inflitte  vengano comunque
  riscosse,  unitamente  alle spese processuali con l'ossevanza delle
  norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 426/2000).
00C0680